11 Nov 2022
L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti in merito al superbonus 110% e l'intervento trainato di fotovoltaico.
Nelle settimane si è tornati a parlare tanto di questi interventi soprattutto per il contesto storico in cui siamo e considerando che i costi dell'energia sono in costante aumento. Infatti, chi vuole optare per un sistema fotovoltaico è ancora più motivato della riduzione dei costi delle bollette, dai benefici che ne derivano e dagli incentivi offerti dalla Legge di Bilancio per l'istallazione.
Per poter usufruire di questo tipo di bonus bisogna innanzitutto intraprendere lavori trainanti , cioè come l'isolamento termico o la sostituzione delle caldaie.
Tra i lavori trainanti rientra anche l'installazione di pannelli fotovoltaici. Ma bisogna seguire determinate regole se si vuole accedere al superbonus solo per il fotovoltaico:
Il Fisco, inoltre, chiarisce che il bonus può essere utilizzato anche se l'installazione dell'impianto rinnovabile è effettuato su un'area di pertinenza del condominio, ad esempio le pensiline del parcheggio esterno.
Inoltre, c'è un'altra condizione da rispettare cioè è necessario cedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) l'energia non auto-consumata nel sito o l'energia non condivisa per l'autoconsumo .
Il Fisco ha preso in considerazione la possibilità di usare il superbonus per l'installazione di un fotovoltaico su edifici di nuova costruzione. Di norma la possibilità di accedere all'incentivo maggiorato è consentito per le operazioni realizzate su edifici già esistenti.
Inoltre, chiarisce che nel caso siano presenti interventi "trainanti" ammessi all'agevolazione, prima dell'accatastamento dell'edificio ea condizione che le date delle spese sostenute per l'intervento trainato siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'installazione dell'impianto può usufruire del superbonus.
In un intervento di riqualificazione energetica su un edificio detenuto in comodato d'uso, il titolare potrà usufruire del superbonus anche per l'impianto solare fotovoltaico sul tetto del fabbricato attiguo.
Si tratta di un passaggio su cui in molti si interrogano ed è oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Qui il Fisco ha precisato che è possibile fruire del 110% “anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza”.
Un chiarimento sui tetti di spesa è arrivato a maggio di quest'anno, conferma che, per l'installazione di pannelli solari, insieme a un ascensore per disabili, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per kW.
Cosa succede se un'abitazione è divisa tra due comproprietari e uno di questi paga gli interventi mentre l'altro è titolare dell'utenza e della convenzione con il Gse?
Nel caso in cui il comproprietario di un immobile è anche il committente, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti, mentre ha effettuato i pagamenti, mentre l'utenza elettrica e il contratto con il GSE per l'energia non autoconsumata sono intestati all'altro comproprietario dell'unità, che è anche l'unico residente nell'abitazione.
In questo caso, chiarisce il Fisco, è possibile accedere al bonus 110%.
Il 110 non è il solo incentivo ma dal 2022, infatti, è possibile utilizzare, ai fini IRPEF, un tax credit per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Spetta alle persone fisiche e riguarda le spese sostenute nel 2022, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L'istanza di accesso al credito d'imposta va presentata a marzo 2023, per la precisione la finestra temporale si apre dal 1° marzo al 30 marzo 2023.
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